Le navi da diporto a vela di stazza lorda non superiore alle cinquanta tonnellate possono essere comandate da chi ne sia proprietario, abbia compiuto i diciotto anni di età ed ottenuta l'abilitazione al comando, secondo le norme stabilite dal regolamento. L'abilitazione al comando delle navi predette può essere altresì rilasciata dalle associazioni nautiche, autorizzate dal ministro per le comunicazioni (1), ai propri soci, tanto per le navi di proprietà di questi quanto per quelle appartenenti alle associazioni. Le persone abilitate al comando di una nave possono anche prestare la loro opera per la manovra della nave stessa. L'abilitazione di cui ai comma precedenti non è richiesta per comandare navi da diporto a vela di stazza lorda non superiore alle tre tonnellate; o per comandare navi di stazza lorda superiore alle tre tonnellate ma non superiore alle venticinque, partecipanti a regate. A comandare o a prestare la loro opera per la manovra di navi a vela di stazza lorda non superiore alle venticinque tonnellate partecipanti a regate possono essere ammessi, dalle associazioni nautiche di cui al primo comma, i minori dei diciotto anni, ma non dei quattordici, con il consenso di chi esercita la patria potestà o la tutela (2). Ora dei trasporti e della navigazione. (1) Articolo da ritenersi abrogato a seguito dell'entrata in vigore della l. 11 febbraio 1971, n. 50, sulla navigazione da diporto.