Art. 215 Codice Navigazione - Condotta di battelli a remi.

Per la condotta di battelli da diporto a remi non è richiesta alcuna abilitazione. Articolo da ritenersi abrogato a seguito dell'entrata in vigore della l. 11 febbraio 1971, n. 50, sulla navigazione da diporto.




Leggi altri articoli in: Codice della Navigazione