• Home
  • C. Navigazione
  • Art. 317 Codice Navigazione - Composizione e forza minima dell'equipaggio.

Art. 216 Codice Navigazione - Personale di camera e di famiglia.

Sulle navi da diporto di stazza lorda non superiore alle cinquanta tonnellate se a vela, alle venticinque se a motore possono essere imbarcate, in qualità di personale di camera e di famiglia, persone non appartenenti alla gente di mare o al personale navigante della navigazione interna purché già al servizio del proprietario della nave. Articolo da ritenersi abrogato a seguito dell'entrata in vigore della l. 11 febbraio 1971, n. 50, sulla navigazione da diporto.




Leggi altri articoli in: Codice della Navigazione