Art. 217 Codice Navigazione - Costruzione di navi da diporto ad opera di soci di associazioni nautiche riconosciute.

I soci delle associazioni nautiche riconosciute possono progettare e costruire navi da diporto di stazza lorda non superiore alle venticinque tonnellate. Articolo da ritenersi abrogato a seguito dell'entrata in vigore della l. 11 febbraio 1971, n. 50, sulla navigazione da diporto.




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