Art. 221 Codice Navigazione - Riserva della pesca ai cittadini.

La pesca nel mare territoriale è riservata ai cittadini italiani e alle navi da pesca nazionali, salvo speciali convenzioni internazionali. Tuttavia con decreto del presidente della Repubblica possono essere autorizzati cittadini e navi di Stati, con i quali non esistano tali convenzioni, ad esercitare la pesca nelle acque predette.




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