Art. 224 Codice Navigazione - Riserva della prestazione dei servizi di cabotaggio e del servizio marittimo.

Il servizio di cabotaggio fra i porti della Repubblica è riservato, nei termini di cui al regolamento (CEE) n. 3577/92 del Consiglio, del 7 dicembre 1992, agli armatori comunitari che impiegano navi registrate in uno Stato membro dell'Unione europea e che battono bandiera del medesimo Stato membro, sempre che tali navi soddisfino tutti i requisiti necessari per l'ammissione al cabotaggio in detto Stato membro. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano alle navi che effettuano servizio marittimo dei porti, delle rade e delle spiagge. Articolo così sostituito dall'art. 7, d. l. 30 dicembre 1997, n. 457, conv. in l. 27 febbraio 1998, n. 30.




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