Art. 234 Codice Navigazione - Uffici competenti a tenere il registro delle navi in costruzione.

Il registro delle navi e dei galleggianti marittimi in costruzione è tenuto dagli uffici di compartimento, da quelli di circondario e dagli altri uffici delegati dal capo del compartimento. Il registro delle navi e dei galleggianti in costruzione destinati alla navigazione interna è tenuto dagli ispettorati di porto e dagli altri uffici delegati dal ministro per le comunicazioni (1). (1) Ora Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.




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