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  • Art. 48 Codice Navigazione - Autorità competente a dichiarare la revoca e la decadenza

Art. 237 Codice Navigazione - Forma del contratto di costruzione.

Il contratto di costruzione della nave, le successive modifiche e la revoca devono essere fatti per iscritto a pena di nullità. La disposizione del comma precedente non si applica alle navi ed ai galleggianti di stazza lorda non superiore alle dieci tonnellate, se a propulsione meccanica, o alle venticinque, in ogni altro caso.




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