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  • Art. 250 Codice Navigazione - Pubblicità degli atti relativi alla proprietà delle navi.

Art. 251 Codice Navigazione - Ufficio competente ad eseguire la pubblicità.

La pubblicità deve essere richiesta all'ufficio d'iscrizione della nave o del galleggiante. Tuttavia, se trattasi di nave maggiore, la pubblicità può essere richiesta all'ufficio marittimo o consolare del porto nel quale la nave si trova. A spese del richiedente, l'ufficio trasmette immediatamente all'ufficio di iscrizione della nave, per la trascrizione nella matricola, i documenti presentati.




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