Chi domanda la pubblicità di atti tra vivi deve consegnare all'ufficio competente i documenti richiesti dagli articoli 2658, 2659 del codice civile; ma nel caso previsto nel secondo comma dell'articolo 249 del presente codice, in luogo dei documenti richiesti nell'articolo 2658 del codice civile, è sufficiente la dichiarazione di vendita di cui all'articolo precedente. La nota di trascrizione deve contenere: il nome, la paternità, la nazionalità, il domicilio o la residenza delle parti; l'indicazione del titolo del quale si chiede la pubblicità e la data del medesimo; il nome del pubblico ufficiale che ha ricevuto l'atto o che ha autenticato le firme, ovvero la indicazione dell'autorità giudiziaria che ha pronunciato la sentenza; gli elementi di individuazione della nave o del galleggiante; l'indicazione di cui all'ultimo comma dell'articolo 2659 del codice civile.