Art. 274 Codice Navigazione - Responsabilità dell'armatore.

L'armatore è responsabile dei fatti dell'equipaggio e delle obbligazioni contratte dal comandante della nave, per quanto riguarda la nave e la spedizione. Tuttavia l'armatore non risponde dell'adempimento da parte del comandante degli obblighi di assistenza e salvataggio previsti dagli articoli 489, 490, né degli altri obblighi che la legge impone al comandante quale capo della spedizione (1). (1) L'art. 46, l. 11 febbraio 1971, n. 50, esclude l'applicazione del presente articolo alle imbarcazioni da diporto.




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