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  • Art. 308 Codice Navigazione - Indennizzo degli aventi diritto al carico o dei proprietari delle pertinenze.

Art. 280 Codice Navigazione - Documenti per la pubblicità dell'atto di costituzione.

Chi domanda la pubblicità deve consegnare all'ufficio competente copia in forma autentica della scrittura o della deliberazione di costituzione, insieme con una nota in duplice esemplare. La nota deve contenere: il nome, la paternità, la nazionalità, il domicilio o la residenza dei comproprietari; gli elementi di individuazione della nave; la data e le clausole principali dell'atto costitutivo; il nome e la paternità del gerente e l'indicazione dei suoi poteri. Nel caso di deliberazione presa a maggioranza, la nota deve altresì indicare i nomi e le quote dei caratisti dissenzienti.




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