Art. 292 bis - Requisiti per l’esercizio delle funzioni di comandante e di primo ufficiale di coperta

A bordo delle navi battenti bandiera italiana, il comandante e il primo ufficiale di coperta, se svolge le funzioni del comandante, devono essere cittadini di uno Stato membro dell’Unione europea o di un altro Stato facente parte dell’accordo sullo Spazio economico europeo, reso esecutivo dalla legge 28 luglio 1993, n. 300. L’accesso a tali funzioni è subordinato al possesso di una qualificazione professionale e ad una conoscenza della lingua e della legislazione italiana che consenta la tenuta dei documenti di bordo e l’esercizio delle funzioni pubbliche delle quali il comandante è investito. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono determinati i programmi di qualificazione professionale, nonché l’organismo competente allo svolgimento delle procedure di verifica dei requisiti di cui al primo comma. Articolo aggiunto dall'art. 8-bis, D.L. 8 aprile 2008, n. 59, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 6 giugno 2008, n. 101.




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