Art. 294 Codice Navigazione - Assunzione di comandante straniero all'estero.

Nei porti esteri, previa autorizzazione dell'autorità consolare, il comando della nave può essere affidato, fino al porto ove sia possibile la sostituzione con un cittadino italiano, a uno straniero in possesso di abilitazione corrispondente a quella del comandante da sostituire.




Leggi altri articoli in: Codice della Navigazione