Art. 31 Codice Navigazione - Limiti del demanio marittimo

Nei luoghi, nei quali il mare comunica con canali o fiumi o altri corsi di acqua, i limiti del demanio marittimo sono fissati dal ministro dei trasporti e della navigazione di concerto con quelli per le finanze e per i lavori pubblici, nonché con gli altri ministri interessati.




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