Il contratto di arruolamento può essere stipulato: a) per un dato viaggio o per più viaggi; a tempo determinato; a tempo indeterminato. La retribuzione spettante all'arruolato può essere stabilita: a) in una somma fissa per l'intera durata del viaggio; in una somma fissa a mese o ad altro periodo di tempo; in forma di partecipazione al nolo o agli altri proventi o prodotti del viaggio, con la fissazione di un minimo garantito; parte in forma di somma fissa periodica e parte in forma di partecipazione al nolo o agli altri proventi o prodotti. Agli effetti del contratto di arruolamento, per viaggio si intende il complesso delle traversate fra porto di caricazione e porto di ultima destinazione, oltre all'eventuale traversata in zavorra per raggiungere il porto di caricazione. La misura e le componenti della retribuzione sono determinate e regolate dalle norme dei contratti collettivi di lavoro (1).(1) Comma aggiunto dall'art. unico, l. 19 dicembre 1979, n. 649.