Le zone demaniali che dal capo del compartimento non siano ritenute utilizzabili per pubblici usi del mare sono escluse dal demanio marittimo con decreto del ministro per le comunicazioni di concerto con quello per le finanze (2). (1) Le norme del presente articolo si applicano anche alle zone portuali della navigazione interna (vedi l'art. 57 c.n.). (2) Per la nuova nomenclatura, organizzazione e competenze dei Ministri e dei Ministeri vedi il D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni e integrazioni.