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Art. 351 Codice Navigazione - Indennità in caso di cessazione del contratto a tempo indeterminato per volontà dell'armatore.

In caso di cessazione del contratto di arruolamento a tempo indeterminato per volontà dell'armatore, è dovuta all'arruolato una indennità pari al numero di giornate di retribuzione determinato dalle norme corporative (1) o in mancanza, dagli usi, per ogni anno o frazione di anno di servizio prestato. Ai fini dell'applicazione del comma precedente devono essere computati i periodi di infermità per i quali l'arruolato abbia avuto diritto al trattamento previsto nell'articolo 356 (2). (1) Le norme corporative sono state abrogate, quali fonti di diritto, per effetto della soppressione dell'ordinamento corporativo, disposta con r. d. l. 9 agosto 1943, n. 721 e della soppressione delle organizzazioni sindacali fasciste, disposta con d. lg. lgt. 23 novembre 1944, n. 369. (2) Vedi, ora, l'art. 4, l. 29 maggio 1982, n. 297.




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