In caso di risoluzione del contratto di arruolamento a tempo indeterminato, è dovuta all'arruolato un'indennità nella misura stabilita dall'articolo precedente salvo che la risoluzione avvenga per fatto imputabile all'arruolato stesso (1) (2). (1) Vedi, ora, l'art. 4, l. 29 maggio 1982, n. 297. (2) La Corte costituzionale, con sentenza 2 marzo 1987, n. 63, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo nella parte in cui esclude la corresponsione dell'indennità di anzianità nel caso in cui la risoluzione del contratto di arruolamento a tempo indeterminato avvenga per fatto imputabile all'arruolato.