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  • Art. 351 Codice Navigazione - Indennità in caso di cessazione del contratto a tempo indeterminato per volontà dell'armatore.

Art. 353 Codice Navigazione - Indennità in caso di risoluzione del contratto per la perdita o la innavigabilità assoluta della nave.

Nel caso di risoluzione del contratto previsto nel n. l dell'articolo 343, gli arruolati che, in base al contratto, erano retribuiti a tempo o a viaggio, hanno diritto per il periodo durante il quale restano disoccupati per causa loro non imputabile, ad una indennità giornaliera in misura pari alla retribuzione entro i limiti di tempo stabiliti da leggi speciali o da norme corporative (1). In caso di perdita di indumenti o di attrezzi di proprietà degli arruolati in seguito al naufragio, al sinistro o alla preda, spetta agli arruolati stessi un'indennità corrispondente al valore degli indumenti o degli attrezzi perduti. (1) Le norme corporative sono state abrogate, quali fonti di diritto, per effetto della soppressione dell'ordinamento corporativo, disposta con r. d. l. 9 agosto 1943, n. 721 e della soppressione delle organizzazioni sindacali fasciste, disposta con d. lg. lgt. 23 novembre 1944, n. 369.




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