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  • Art. 1122 Codice Navigazione - Aggravante per l'incendio, il naufragio o il disastro aviatorio.

Art. 412 Codice Navigazione - Responsabilità del vettore pel bagaglio.

Il vettore è responsabile, entro il limite massimo di lire dodicimila per chilogrammo o della maggiore cifra risultante dalla dichiarazione di valore, della perdita e delle avarie del bagaglio, che gli è stato consegnato chiuso, se non prova che la perdita o le avarie sono derivate da causa a lui non imputabile. La perdita o le avarie devono essere fatte constatare, a pena di decadenza, al momento della riconsegna, se trattasi di perdita o di avarie apparenti, ovvero entro tre giorni, se trattasi di perdita o di avarie non apparenti. Per i bagagli e gli oggetti non consegnati al vettore, questi non è responsabile della perdita o delle avarie, se non quando il passeggero provi che le stesse sono state determinate da causa imputabile al vettore. Articolo così sostituito dall'art. 1, l. 16 aprile 1954, n. 202.




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