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  • Art. 460 Codice Navigazione - Indicazioni della polizza ricevuta per l'imbarco e della polizza di carico.

Art. 419 Codice Navigazione - Trasporti di cose.

Il trasporto di cose può avere per oggetto un carico totale o parziale ovvero cose singole, e può effettuarsi su nave determinata ovvero su nave indeterminata.




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