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  • Art. 342 Codice Navigazione - Cessazione del contratto a tempo indeterminato per volontà di una delle parti.

Art. 427 Codice Navigazione - Impedimento prima della partenza.

Se la partenza della nave è impedita per causa di forza maggiore, il contratto è risolto. Se per la stessa causa la partenza della nave è soverchiamente ritardata, il contratto può essere risolto. Se la risoluzione avviene dopo l'imbarco, il caricatore è tenuto a sopportare le spese di scaricazione.




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