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  • Art. 460 Codice Navigazione - Indicazioni della polizza ricevuta per l'imbarco e della polizza di carico.

Art. 457 Codice Navigazione - Dichiarazione d'imbarco.

Il caricatore presenta al vettore una dichiarazione d'imbarco, nella quale sono indicati la natura, la qualità e quantità delle cose da trasportare, nonché il numero dei colli e le marche che li contrassegnano. Il caricatore è responsabile verso il vettore dei danni che possono a questo derivare da omissioni o inesattezze nelle indicazioni contenute nella dichiarazione di imbarco.




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