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  • Art. 421 Codice Navigazione - Obblighi del vettore all'inizio del viaggio.

Art. 485 Codice Navigazione - Obbligo di soccorso in caso di urto.

Avvenuto un urto fra navi, il comandante di ciascuna è tenuto a prestare soccorso alle altre, al loro equipaggio ed ai loro passeggeri, sempre che lo possa fare senza grave pericolo per la sua nave e per le persone che sono a bordo. Il comandante è parimenti tenuto, nei limiti del possibile, a dare alle altre navi le notizie necessarie per l'identificazione della propria.




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