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  • Art. 55 Codice Navigazione - Nuove opere in prossimità del demanio marittimo

Art. 576 Codice Navigazione - Collocazione degli interessi.

Fermo per il rimanente il disposto dell'articolo 2855 del codice civile, la collocazione degli interessi del credito ipotecario, di cui al secondo comma del predetto articolo, è limitata all'annata anteriore ed a quella in corso al giorno del pignoramento della nave. Tuttavia le parti possono convenire che la collocazione si estende ad un'altra sola annualità d'interessi.




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