I poteri conferiti dalle disposizioni del capo precedente al direttore marittimo e al capo del compartimento per il demanio marittimo spettano, per la navigazione interna, rispettivamente al direttore dell'ispettorato compartimentale (1) e al capo dell'ispettorato di porto. (1) Ora Direzione compartimentale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, ai sensi dell'art. 1, L. 31 ottobre 1967, n. 1085.