Il comandante di porto, quando rileva che una causa promossa nelle forme regolate dagli artt. 591 a 596 riguarda uno dei rapporti previsti nell'articolo 603, sospende il processo affinché abbia luogo il tentativo di conciliazione sindacale, fissando il termine perentorio per la riassunzione della causa col rito delle controversie individuali del lavoro.