Art. 707 Codice Navigazione - Determinazione delle zone soggette a limitazioni.

Al fine di garantire la sicurezza della navigazione aerea, l'ENAC individua le zone da sottoporre a vincolo nelle aree limitrofe agli aeroporti e stabilisce le limitazioni relative agli ostacoli per la navigazione aerea ed ai potenziali pericoli per la stessa, conformemente alla normativa tecnica internazionale. Gli enti locali, nell'esercizio delle proprie competenze in ordine alla programmazione ed al governo del territorio, adeguano i propri strumenti di pianificazione alle prescrizioni dell'ENAC. Il personale incaricato dall'ENAC di eseguire i rilievi e di collocare i segnali può accedere nella proprietà privata, richiedendo, nel caso di opposizione dei privati, l'assistenza della forza pubblica. Le zone di cui al primo comma e le relative limitazioni sono indicate dall'ENAC su apposite mappe pubblicate mediante deposito nell'ufficio del comune interessato. Dell'avvenuto deposito è data notizia, entro dieci giorni, mediante avviso inserito nel Bollettino ufficiale della regione interessata. Il comune interessato provvede inoltre a darne pubblicità ai singoli soggetti interessati, nei modi ritenuti idonei. Nelle direzioni di atterraggio e decollo possono essere autorizzate opere o attività compatibili con gli appositi piani di rischio, che i comuni territorialmente competenti adottano, anche sulla base delle eventuali direttive regionali, nel rispetto del regolamento dell'ENAC sulla costruzione e gestione degli aeroporti, di attuazione dell'Annesso XIV ICAO (1). Per gli aeroporti militari le funzioni di cui al presente articolo sono esercitate dal Ministero della difesa e disciplinate con decreto del Ministro della difesa (2). (1) Comma così sostituito dall' art. 5, D.Lgs. 15 marzo 2006, n. 151 (Gazz. Uff. 14 aprile 2006, n. 88). Il comma 2 dell'art. 21 dello stesso decreto legislativo ha disposto che le norme del codice della navigazione introdotte o modificate dal medesimo provvedimento entrino in vigore trascorsi trenta giorni dalla data della sua entrata in vigore. (2) Comma così sostituito dall' art. 5, D.Lgs. 15 marzo 2006, n. 151 (Gazz. Uff. 14 aprile 2006, n. 88). Il comma 2 dell'art. 21 dello stesso decreto legislativo ha disposto che le norme del codice della navigazione introdotte o modificate dal medesimo provvedimento entrino in vigore trascorsi trenta giorni dalla data della sua entrata in vigore.




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