Il direttore dell'aeroporto può consentire il deposito di merci o di altri materiali nell'aeroporto, determinandone le modalità ed il canone. Il deposito di sostanze che presentano pericolo di incendio o di esplosione è sottoposto all'autorizzazione del ministro per l'aeronautica e all'osservanza delle prescrizioni opportune per garantire l'incolumità pubblica. L'autorizzazione predetta è richiesta anche quando il deposito è effettuato in aviorimesse o edifici dei concessionari. Nei casi di deposito abusivo o di scadenza del termine fissato, il direttore di aeroporto procede a norma dell'articolo 64. Articolo abrogato dall'art. 3, D.Lgs. 9 maggio 2005, n. 96.