Art. 727 Codice Navigazione - Soccorso ad aeromobili in pericolo.

L'ENAC, che abbia notizia di un aeromobile in pericolo o della caduta di un aeromobile o di altro sinistro, deve immediatamente provvedere al soccorso, e quando non abbia a disposizione o non possa procurarsi i mezzi necessari, deve darne avviso ad altre autorità, che possano utilmente intervenire (1). Quando l'autorità aeronautica non può tempestivamente intervenire, i primi provvedimenti necessari sono presi dall'autoritàcomunale, o da quella marittima se il sinistro è avvenuto in mare. (1) Comma così modificato dall'art. 20, D.Lgs. 9 maggio 2005, n. 96.




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