Possono conseguire l'iscrizione negli albi e nel registro della gente dell'aria i cittadini italiani o di altro Stato membro dell'Unione europea, che abbiano i requisiti per ciascuna categoria stabiliti dal regolamento. Il ministro per l'aeronautica può autorizzare l'iscrizione di italiani non appartenenti alla Repubblica negli albi e nel registro. Gli stranieri possono essere iscritti negli albi e nel registro della gente dell'aria solo nei casi e alle condizioni stabilite in convenzioni internazionali, ovvero previa autorizzazione del ministro per l'aeronautica. (1) L'originario titolo IV (artt. 731-742) è stato da ultimo così sostituito con l'attuale (artt. 731-735) dall'art. 4, D.Lgs. 9 maggio 2005, n. 96 (Gazz. Uff. 8 giugno 2005, n. 131, S.O.). L'art. 20 dello stesso decreto ha disposto che le norme del codice della navigazione introdotte o modificate dal medesimo provvedimento entrino in vigore trascorsi centoventi giorni dalla data della sua entrata in vigore. Gli articoli da 736 a 742 sono stati abrogati dal citato articolo 4.