Il personale di volo è munito di un libretto di iscrizione. Parimenti è munito di un libretto di iscrizione il personale addetto al servizio pubblico di informazioni di volo in concessione; il personale tecnico-direttivo delle costruzioni aeronautiche è munito di un certificato di iscrizione. Le forme e gli effetti di tali documenti di lavoro sono stabiliti dal regolamento (1) L'originario titolo IV (artt. 731-742) è stato da ultimo così sostituito con l'attuale (artt. 731-735) dall'art. 4, D.Lgs. 9 maggio 2005, n. 96 (Gazz. Uff. 8 giugno 2005, n. 131, S.O.). L'art. 20 dello stesso decreto ha disposto che le norme del codice della navigazione introdotte o modificate dal medesimo provvedimento entrino in vigore trascorsi centoventi giorni dalla data della sua entrata in vigore. Gli articoli da 736 a 742 sono stati abrogati dal citato articolo 4.