• Home
  • C. Navigazione
  • Art. 702 Codice Navigazione - Progettazione delle infrastrutture aeroportuali.

Art. 74 Codice Navigazione - Guardiani di navi in disarmo.

Per le navi in disarmo, il comandante del porto stabilisce il numero minimo dei marittimi di guardia a bordo, precisandone, ove occorra, la qualifica.




Leggi altri articoli in: Codice della Navigazione
x

Utilizzando il sito si accettano i Cookies, dal medesimo utilizzati, secondo l'informativa consultabile.

Accetto