Art. 740 Codice Navigazione - Collocamento del personale di volo

Al collocamento degli iscritti negli albi e nel registro del personale di volo si provvede, nel territorio della Repubblica; esclusivamente ad opera di un ufficio istituito secondo norme stabilite con legge. L'esercente ha facoltà di libera scelta tra gli iscritti negli elenchi di detto ufficio. (1) L'originario titolo IV (artt. 731-742) è stato da ultimo così sostituito con l'attuale (artt. 731-735) dall'art. 4, D.Lgs. 9 maggio 2005, n. 96 (Gazz. Uff. 8 giugno 2005, n. 131, S.O.). L'art. 20 dello stesso decreto ha disposto che le norme del codice della navigazione introdotte o modificate dal medesimo provvedimento entrino in vigore trascorsi centoventi giorni dalla data della sua entrata in vigore. Gli articoli da 736 a 742 sono stati abrogati dal citato articolo 4.




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