Art. 741 Codice Navigazione - Divieto di mediazione.

La mediazione anche gratuita per il collocamento degli iscritti negli albi e nel registro è vietata. Qualsiasi compenso corrisposto per un'attività svolta in contrasto con tale disposizione può essere ripetuto. (1) L'originario titolo IV (artt. 731-742) è stato da ultimo così sostituito con l'attuale (artt. 731-735) dall'art. 4, D.Lgs. 9 maggio 2005, n. 96 (Gazz. Uff. 8 giugno 2005, n. 131, S.O.). L'art. 20 dello stesso decreto ha disposto che le norme del codice della navigazione introdotte o modificate dal medesimo provvedimento entrino in vigore trascorsi centoventi giorni dalla data della sua entrata in vigore. Gli articoli da 736 a 742 sono stati abrogati dal citato articolo 4.




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