All'assunzione all'estero di personale di volo, destinato a far parte di equipaggi di aeromobili nazionali, sovraintende l'autorità consolare (1). (1) L'originario titolo IV (artt. 731-742) è stato da ultimo così sostituito con l'attuale (artt. 731-735) dall'art. 4, D.Lgs. 9 maggio 2005, n. 96 (Gazz. Uff. 8 giugno 2005, n. 131, S.O.). L'art. 20 dello stesso decreto ha disposto che le norme del codice della navigazione introdotte o modificate dal medesimo provvedimento entrino in vigore trascorsi centoventi giorni dalla data della sua entrata in vigore. Gli articoli da 736 a 742 sono stati abrogati dal citato articolo 4.