Art. 747 Codice Navigazione - Distinzione degli aeromobili privati

Gli aeromobili privati, in relazione al loro impiego, si distinguono in: a. aeromobili da trasporto pubblico, destinati a trasportare persone o cose mediante compenso di qualsiasi natura, ovvero anche senza compenso, se il trasporto è effettuato da una impresa di trasporti aerei; b. aeromobili da lavoro aereo, destinati a scopi industriali e commerciali o ad altra utilizzazione con compenso, che non siano il trasporto di persone o di cose; c. aeromobili da turismo, destinati a scopo diverso da quelli indicati nei commi precedenti e senza compenso. Il regolamento determina le altre categorie di aeromobili in relazione al loro impiego. Articolo abrogato dall'art. 5, D.Lgs. 9 maggio 2005, n. 96.




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