L'aeromobile è cancellato dal registro d'iscrizione quando: a. è perito o si presume perito; b. è stato demolito; c. ha perduto i requisiti di nazionalità richiesti nell'articolo 751; d. è stato iscritto in un registro di altro Stato. d-bis. il proprietario ne fa domanda, al fine di iscrivere l'aeromobile nel registro di un altro Stato membro dell'Unione europea; d-ter. è stato riconsegnato al proprietario. In tal caso non si applica la procedura di cui all'articolo 758, commi secondo, terzo, quarto, quinto e sesto, e l'autorità che ha ricevuto la denuncia di cui al primo comma del medesimo articolo 758 esegue direttamente la cancellazione dell'aeromobile dal registro d'iscrizione. La cancellazione dell'aeromobile deve essere richiesta dal proprietario, ma può essere disposta anche d'ufficio. All'atto della cancellazione l'autorità ritira il certificato d'immatricolazione o quello di collaudo. (1) L'originario capo II (artt. 749-762) è stato da ultimo così sostituito con l'attuale (artt. 749-761) dall'art. 6, D.Lgs. 9 maggio 2005, n. 96 (Gazz. Uff. 8 giugno 2005, n. 131, S.O.). L'art. 20 dello stesso decreto ha disposto che le norme del codice della navigazione introdotte o modificate dal medesimo provvedimento entrino in vigore trascorsi centoventi giorni dalla data della sua entrata in vigore. L'articolo 762 è stato abrogato dal citato articolo 6.