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Art. 791 Codice Navigazione - Divieto di cessioni e sanzioni

Il servizio per il quale è stata rilasciata la licenza non può essere ceduto, nemmeno in parte, senza il preventivo assenso del Ministro dei trasporti. Chiunque non osservi le disposizioni del presente titolo nonché del regolamento di attuazione del presente capo, è punito con la sanzione amministrativa da lire un milione a lire 50 milioni e inoltre, nei casi più gravi e limitatamente agli esercenti italiani, con la sospensione e, per i recidivi, con la revoca della licenza. Le sanzioni sono applicate con decreto del Ministro dei trasporti. (1) L'originario Titolo VI (artt. 776-791) è stato da ultimo così sostituito con l'attuale (artt. 776-790) dall'art. 9, D.Lgs. 9 maggio 2005, n. 96 (Gazz. Uff. 8 giugno 2005, n. 131, S.O.). L'art. 20 dello stesso decreto ha disposto che le norme del codice della navigazione introdotte o modificate dal medesimo provvedimento entrino in vigore trascorsi centoventi giorni dalla data della sua entrata in vigore. L'articolo 791 è stato abrogato dal citato articolo 9.




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