Gli aeromobili diretti all'estero possono partire soltanto dagli aeroporti doganali, salvo speciale autorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Si considera diretto all'estero l'aeromobile destinato a uscire dal territorio doganale dell'Unione europea. Gli aeromobili diretti verso Stati membri dell'Unione europea senza scalo intermedio possono decollare da aerodromi non doganali, purché gli occupanti siano in possesso di documenti validi di riconoscimento (1). (1) Comma abrogato dall'art. 12, D.Lgs. 15 marzo 2006, n. 151 (Gazz. Uff. 14 aprile 2006, n. 88). Il comma 2 dell'art. 21 dello stesso decreto legislativo ha previsto che le norme del codice della navigazione introdotte o modificate dal medesimo provvedimento entrino in vigore trascorsi trenta giorni dalla data della sua entrata in vigore.