L'approdo volontario degli aeromobili, salvo il disposto degli articoli 841, 844, può effettuarsi soltanto negli aeroporti. Nel caso di approdo fuori di un aeroporto, il comandante dell'aeromobile e, quando sia a conoscenza del fatto, il possessore del fondo, in cui è avvenuto l'approdo, devono darne avviso alla competente autorità, secondo le norme del regolamento. Articolo abrogato dall'art. 11, D.Lgs. 9 maggio 2005, n. 96.