Art. 804 Codice Navigazione - Approdo degli aeromobili

L'approdo volontario degli aeromobili, salvo il disposto degli articoli 841, 844, può effettuarsi soltanto negli aeroporti. Nel caso di approdo fuori di un aeroporto, il comandante dell'aeromobile e, quando sia a conoscenza del fatto, il possessore del fondo, in cui è avvenuto l'approdo, devono darne avviso alla competente autorità, secondo le norme del regolamento. Articolo abrogato dall'art. 11, D.Lgs. 9 maggio 2005, n. 96.




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