Art. 805 Codice Navigazione - Approdo di aeromobili provenienti dall'estero.

Gli aeromobili provenienti dall'estero possono approdare soltanto negli aeroporti abilitati secondo le norme doganali o sanitarie, salvo quanto previsto dagli accordi internazionali e salvo speciale autorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentite le Amministrazioni interessate. Si considera proveniente dall'estero l'aeromobile che entra nel territorio doganale dell'Unione europea.




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