In caso di perdita dell'aeromobile, coloro che ne componevano l'equipaggio, ove ne siano richiesti immediatamente dopo il sinistro, dal comandante dell'aeromobile o dal direttore di aeroporto, sono tenuti a prestare la loro opera per il ricupero dei relitti. Articolo abrogato dall'art. 12, D.Lgs. 9 maggio 2005, n. 96.