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Art. 812 Codice Navigazione - Obbligo di cooperare al ricupero

In caso di perdita dell'aeromobile, coloro che ne componevano l'equipaggio, ove ne siano richiesti immediatamente dopo il sinistro, dal comandante dell'aeromobile o dal direttore di aeroporto, sono tenuti a prestare la loro opera per il ricupero dei relitti. Articolo abrogato dall'art. 12, D.Lgs. 9 maggio 2005, n. 96.




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