I componenti dell'equipaggio soggetti ad obblighi di leva o richiamati alle armi non possono essere sbarcati in paese estero senza autorizzazione della competente autorità, a meno che non vengano assunti su altro aeromobile nazionale diretto nella Repubblica. Articolo abrogato dall'art. 12, D.Lgs. 9 maggio 2005, n. 96.