Art. 83 Codice Navigazione - Divieto di transito e di sosta.
Il Ministro dei trasporti e della navigazione può limitare o vietare il transito e la sosta di navi mercantili nel mare territoriale, per motivi di ordine pubblico, di sicurezza della navigazione e, di concerto con il Ministro dell'ambiente, per motivi di protezione dell'ambiente marino, determinando le zone alle quali il divieto si estende.
Articolo così sostituito dall'art. 5, l. 7 marzo 2001, n. 51.
Fece scalpore tra il 2017 ed il 2018 la ricorrente "notizia" del Ministro Salvini che annunciava la "chiusura dei porti" per le navi ONG.
Ripresa da Bufale (net) e da AGI, effettivamente seppur possibile ex art. 83 del codice della navigazione, appare molto difficile sostenere tale impostazione.
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