Gli aeromobili da turismo di costruzione nazionale sono esonerati dal pagamento dei diritti di partenza, di approdo e di ricovero negli aerodromi statali ed usufruiscono gratuitamente delle prestazioni del personale, indicate dal regolamento e delle informazioni dei servizi meteorologici dello Stato. Il regolamento stabilisce le particolari esenzioni doganali per il volo effettuato con aeromobili da turismo. Articolo abrogato dall'art. 15, D.Lgs. 9 maggio 2005, n. 96.