Art. 844 Codice Navigazione - Involo e atterramento

L'involo e l'atterramento degli alianti possono effettuarsi soltanto su campi di volo. Articolo abrogato dall'art. 17, L. 13 maggio 1983, n. 213. Successivamente l'intero titolo X è stato abrogato dall'art. 15, D.Lgs. 9 maggio 2005, n. 96.




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