Art. 859 Codice Navigazione - Annotazione delle trascrizioni nel registro aeronautico nazionale.

L’autorità alla quale è richiesta l’iscrizione dell’aeromobile nel registro aeronautico nazionale provvede a riprodurre nel registro medesimo e ad annotare sul certificato d’immatricolazione le trascrizioni fatte nel registro delle costruzioni a norma degli articoli 857 e 1030.




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