Art. 86 Codice Navigazione - Istituzione del servizio di pilotaggio.

Nei porti e negli altri luoghi di approdo o di transito delle navi, dove è riconosciuta la necessità del servizio di pilotaggio, è istituita, mediante decreto del presidente della Repubblica, una corporazione di piloti. La corporazione ha personalità giuridica, ed è diretta e rappresentata dal capo pilota.




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